Menu principale:
Statuto Dog's life Project
ARTICOLO 1 :
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
1. A) COSTITUZIONE
E' costituita in Carpi ( Mo ) e successivamente spostata come sede a Correggio ( R.E.) l'Associazione denominata "DOG'S LIFE PROJECT " . Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia, nel prosieguo del presente atto la "DOG'S LIFE PROJECT" viene indicata semplicemente come "Associazione".
1. B) SEDE
2. L'associazione ha sede in Carpi ( Mo )9 via Properzio 9
Con delibera del Consiglio direttivo la sede dell'Associazione potrà essere trasferita in altro luogo. In ogni altro caso, comunque, la sede dell'Associazione potrà essere trasferita con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli associati.
Con delibera dell'Assemblea ordinaria potranno altresì essere costituiti uffici in altri luoghi del territorio italiano. Con delibera dell'Assemblea straordinaria potranno essere costituite sedi secondarie in territorio italiano o all'estero.
1. C) DURATA
L'Associazione ha durata indeterminata, si contempla la possibilità di scioglimento dell'Associazione in qualsiasi momento a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione da parte di almeno un socio fondatore.
ARTICOLO 2:
CARATTERE, FINALITA', SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
2. A) CARATTERE
L'Associazione non persegue fini di lucro, è autonoma ed apolitica. L'Associazione può partecipare in qualità di socio e quindi consociarsi ad altre Associazioni ed Accademie italiane od estere aventi finalità e scopi analoghi.
2. B) FINALITA'
L'Associazione persegue la finalità di promuovere, favorire, coordinare la conoscenza e lo studio del rapporto uomo-animale, considerando le caratteristiche emotive, comportamentali e sociali dei due poli della diade e come possano relazionarsi tra loro al fine di stabilire un legame che possa essere di massimo beneficio per entrambi.
L'Associazione persegue inoltre la finalità di promuovere, favorire, coordinare la conoscenza e lo studio di tutte quelle discipline in cui il legame uomo-animale abbia rilevanza ai fini del perseguimento di un incremento della qualità di vita sia per l'uomo che per l'animale come l'educazione dell'animale da compagnia in forma non coercitiva e le attività e le terapie assistite dagli animali
2. C) SCOPI
L'Associazione si propone di perseguire le sue finalità attraverso le seguenti iniziative:
a) - promuovere, svolgere e coordinare ogni più efficace azione diretta a
favorire e diffondere lo studio, la ricerca, lo sviluppo, la formazione, l'informazione e l'esercizio di tutte le attività in cui il rapporto uomo-animale sia centrale nello svolgimento delle stesse.
b) - al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali e didattiche, la formazione e l'aggiornamento.
c) - proporsi, nell'osservanza di tutte le norme di legge in materia, come
struttura di servizi a favore di soggetti privati e pubblici per l'erogazione, attraverso personale qualificato, abilitato ed iscritto ad essa Associazione, di prestazioni nell'ambito del rapporto uomo-animale, senza scopo di lucro salvo il rimborso delle spese.
2. D) ATTIVITA'
A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) - Attività scientifiche : promuovere, favorire, organizzare e
patrocinare ricerche, studi, manifestazioni, corsi, riunioni, tavole rotonde, dibattiti, convegni, conferenze, simposi, inchieste,
seminari di studio ed aggiornamento, congressi e incontri nazionali ed internazionali, scuole e cicli di conferenze sui temi inerenti la ricerca nelle sue varie
articolazioni per favorire una corretta, qualificata ed aggiornata formazione professionale degli associati e non; stabilire e mantenere contatti con Associazioni altre organizzazioni affini, al fine di attuare uno scambio di conoscenze ed esperienze nelle discipline di settore.
.b) - Attività di formazione: organizzare e realizzare
corsi di formazione di base e di perfezionamento per le varie discipline, nonchè corsi di perfezionamento anche su base residenziale o su supporto informatico, curando
particolarmente la formazione deontologica-professionale.
ARTICOLO 3 : I SOCI - REQUISITI, CATEGORIE, AMMISSIONE,
DOVERI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.
3. A) REQUISITI DEI SOCI
Possono far parte dell'Associazione le Associazioni, le Accademie, le Fondazioni, gli Enti pubblici o privati e, in genere, qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che per cultura, attitudine o solamente per affinità, condivida ed approvi la natura e gli scopi dell'Associazione riconoscendosi nelle sue finalità e che sia disposto ad impegnarsi concretamente per il perseguimento delle stesse. Laddove richiesto dalla legge per l'esercizio della relativa attività professionale, gli associati devono essere iscritti ai rispettivi e competenti Ordini professionali. Possono essere soci le Associazioni, i Centri di Studi e gli Enti privati aventi finalità e scopi sanitari, sociali, ecologici, ambientali e umanitari o aventi attività e scopi umanitari o aventi attività e scopi analoghi e non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono essere soci anche Aziende operanti o aventi interessi di studio o di ricerca nei settori oggetto di studio da parte dell'Associazione.
3. B) CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
L'Associazione comprende le seguenti categorie di associati: Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Sostenitori -.
- Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- Sono Soci Ordinari coloro che in possesso dei requisiti generali
previsti dal presente Statuto, abbiano conseguito l'ammissione Sono soci Sostenitori coloro che, persone fisiche, Associazioni, Accademie, Istituti, Fondazioni, Enti pubblico o privati, contribuiscano finanziariamente, sia mediante contributi in denaro che mediante cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili, a favore dell'Associazione sostenendone l'attività.
-I Soci Sostenitori sono
dispensati dall'obbligo di versare la quota associativa. Essi hanno diritto di partecipare alle Assemblee con facoltà di voto meramente consultivo. -
3. C) AMMISSIONE DEI SOCI
Per tutte le categorie di associati, l'ammissione all'Associazione avviene su domanda degli interessati e deve essere rivolta al Presidente dell'associazione
3. D) VINCOLI E DOVERI
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi
secondo le competenze statutarie. Tutti gli Associati sono tenuti ad un comportamento leale e corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i
terzi, nonché all'accettazione ed all'osservanza delle norme del presente Statuto.
3. E) QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative vengono determinate annualmente in sede di Assemblea Ordinaria e devono essere versate in sede di ammissione.
3. F) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) - per decadenza a seguito della perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
b) - per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo
per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità,
quali lo scorretto comportamento nei confronti di associati o di terzi, siano esse persone fisiche od enti, tal da pregiudicare l'integrità e la rispettabilità
dell'Associazione e degli organismi ad essa preposti, primo tra i quali il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato direttivo
c)per mancato o ritardato pagamento del contributo per oltre un anno solare dal 1° gennaio
d)- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione
ARTICOLO 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - L'ASSEMBLEA
4. A) ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
a) - l'Assemblea degli Associati
b) - il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione
c) - il Consiglio Direttivo
d) - il Segretario
e) - il Tesoriere
Tutte le cariche e gli uffici dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, purché previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo e adeguatamente documentati. L'Assemblea ordinaria potrà stabilire dei compensi per determinate cariche sociali, eventualmente anche in relazione a specifici compiti da svolgersi.
4. B) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo , dal più anziano dei soci fondatori.
L'assemblea delibera in merito ai seguenti argomenti:
a) - approvazione della relazione annuale, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo;
b) - determinazione del programma di attività dell'Associazione per l'anno in corso e/o per gli anni successivi, e comunque, al massimo, per un triennio compreso l'anno in corso;
c) - determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo,
dell'ammontare delle quote sociali in relazione alle singole categorie di associati, nonché le penali per il ritardato versamento delle stesse;
d) - elezione e rinnovo degli organi sociali e delle cariche sociali;
e)- scioglimento anticipato dell'Associazione;
f) - modifiche del presente statuto ivi compreso il trasferimento della sede salvo quanto previsto al precedente art. 1-B);
g) - ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo o prevista dal presente Statuto
L'Assemblea si riunirà presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché situato nel Comune in cui è fissata la sede predetta.
4. C) ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea può deliberare in sede ordinaria o in sede straordinaria.
L'Assemblea in sede ordinaria delibera in merito a quanto indicato ai punti a) - b) - c) - d) - g) del precedente articolo 4.B e, in genere, su quanto non espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea straordinaria..
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, nonchè, eventualmente, per il rinnovo delle cariche sociali. Può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne faccia motivata richiesta al Presidente dell'Associazione. La convocazione deve essere fatta con apposito invito, contenente l'indicazione delle questioni poste all'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nel termine predetto verrà affisso avviso di convocazione presso la sede
dell'Associazione. E'onere dei singoli associati comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione l'eventuale mutamento del proprio domicilio. In difetto di tale comunicazione la convocazione si riterrà ritualmente avvenuta.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione, che dovrà comunque essere fissata in un giorno diverso da quello previsto per la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria s'intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto deliberativo. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Qualora sia raggiunto un risultato di parità di voti, l'Assemblea viene invitata subito a votare una seconda volta. Le delibere validamente assunte vincolano tutti i Soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
4. D) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea in sede straordinaria delibera in merito a quanto indicato ai punti e) ed f) del precedente art. 4.B. Essa viene convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto deliberativo ed in regola con i pagamenti delle quote associative.
L'Assemblea si intende validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto deliberativo e delibera, in ogni caso, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Soci aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso termine dovrà essere affisso l'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione.
Ove non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le norme che disciplinano l'Assemblea ordinaria.
4. E) FORMA DI VOTAZIONE
L'Assemblea vota generalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza.
4. F) VERBALI DELLE RIUNIONI
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale a cura del Segretario in carica, o in caso di assenza o impedimento da persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario.
ARTICOLO 5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:
IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE
5. A) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci fondatori e dura in carica un triennio, salvo prorogatio, fino al rinnovo delle cariche sociali. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente e sostituisce il primo in caso di sua assenza o grave impedimento. In caso di parità di voti, la carica di
Vice-Presidente spetta al candidato più anziano d'età. In caso di dimissioni o di assoluta indisponibilità ad esercitare l'ufficio, tale ritenuta dal Consiglio Direttivo, da parte del Presidente, il Vice-Presidente assumerà l'ufficio di Presidente ad interim fino al rinnovo della carica che avverrà in occasione della
prima Assemblea ordinaria successiva, fissata per l'approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo.
5. B) COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi e in giudizio. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, coordina l'attività di tutti gli altri organi sociali con i quali mantiene stretti rapporti al fine di consentire l'efficiente loro funzionamento, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo ed ha la responsabilità generale della conduzione e del
buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti o la cura di determinati affari, sia in via transitoria che permanente.
ARTICOLO 6 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO
6. A) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri: il Presidente , il vice Presidente ed il Segretario. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio rimane in carica per tre anni salvo prorogatio fino al rinnovo. Alla scadenza del mandato, si procede al rinnovo in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo. Con delibera dell'Assemblea
ordinaria, il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere elevato a nove compreso il Presidente.Al termine del loro mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.
6. B) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
b) - promuovere le attività dell'Associazione e deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione stessa per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del
caso;
c) - predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione, nonché la relazione generale sull'andamento della stessa;
d) -amministrare il patrimonio dell'Associazione e deliberare su ogni questione di ordine patrimoniale e finanziario avente carattere di ordinaria amministrazione;
e) - deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati e procedere all'inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi degli stessi per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) - verificare in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
g) - formulare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci..
6. C) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo nel comune ove questa ha la sede, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ogni qualvolta uno dei soci fondatori ne faccia espressa richiesta. Le convocazioni dei consiglieri avvengono a mezzo lettera inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, senza che sia necessaria l'indicazione dell'ordine del giorno; pertanto qualsiasi argomento può essere discusso e votato. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato
almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Per le riunioni annuali è possibile fissare di volta in volta la data delle successiva riunione dandone atto a verbale. In tal caso la convocazione sarà inviata solamente ai consiglieri effettivi assenti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri elettivi, e delibera per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E'obbligo dei Consiglieri partecipare alle riunioni del Consiglio. Dato il carattere fiduciario della carica di Consigliere, non è ammessa alcuna forma di delega da parte dei membri del Consiglio Direttivo. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare in apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri
ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note a terzi quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità
.ARTICOLO 7. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- IL SEGRETARIO - L'UFFICIO DI SEGRETERIA
7. A) NOMINA DEL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Segretario dell'Associazione é nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente.
7. B) COMPITI DEL SEGRETARIO
Il Segreario dirige gli uffici dell'Associazione.
Cura il disbrigo degli affari ordinari e redige i verbali dell'Assemblea ordinaria e svolge ogni compito a
lui demandato dalla Presidenza. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere costanti contatti con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti, le Associazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
7. C) L'UFFICIO DI SEGRETERIA
L'ufficio di Segreteria è coordinato dal Segretario ed ha sede presso la sede dell'Associazione. Esso è a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrino nelle finalità dell'Associazione.
ARTICOLO 8. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE- IL TESORIERE
8. A) IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i membri del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.
8. B) COMPITI DEL TESORIERE
Il Tesoriere cura il servizio di cassa dell'Associazione e il costante aggiornamento delle registrazioni relative a operazioni comportanti movimento di denaro.
Esso può essere delegato dal Presidente per i servizi bancari e per ogni altro atto comportante movimento di denaro. Il Tesoriere deve ogni trimestre compilare una situazione di cassa da inviare al Consiglio Direttivo. Per l'espletamento dei suoi compiti il Tesoriere si avvale dell'ufficio di Segreteria.
ARTICOLO 9. ENTRATE, FINANZE, PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
9. A) ENTRATE, FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) - dalle quote associative di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dalla Assemblea Ordinaria;
b) - dagli eventuali contributi dei soci sostenitori;
c) - dai versamenti volontari degli associati o da privati;
d) - dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente in sede di Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
e) - da eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato, della Comunità Europea ., di Enti pubblici e privati, di società e di persone fisiche o giuridiche in genere, purché siano stati approvati dal Consiglio e ratificati dall'Assemblea con le maggioranze richieste per l'Assemblea ordinaria;
f) - da sovvenzioni, oblazioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o associati
g) - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
h) - dai proventi di iniziative che l'Associazione possa prendere nell'ambito dei suoi scopi e finalità, quali corsi di formazione e informazione, seminari, anche rivolti ai non soci; dai congressi nazionali e internazionali, pubblicazioni editoriali o in CD Rom e di quant'altro rientra negli scopi e nelle finalità della Associazione medesima;
i) - dal materiale e dai beni di cui l'associazione sia venuta in possesso;
l) - da altre attività produttive dell'Associazione;
9. B) DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non può chiedere la restituzione delle quote versate.
ARTICOLO 10. ESERCIZI SOCIALI
10) ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia il 1°Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che inizia il giorno della costituzione dell'Associazione e si chiude il 31 Dicembre 2004.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario, secondo le direttive del Presidente del
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11. REGOLAMENTO INTERNO
11) REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere esposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria.
ARTICOLO 12. NORME DISCIPLINARI
12) NORME DISCIPLINARI
Qualunque socio è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente Statuto, le disposizioni emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, nonché le norme dettate dall'onore professionale e dal codice deontologico. L'associato che trasgredisce a tali obblighi o che comunque con il suo comportamento arrechi pregiudizio morale e/o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
ARTICOLO 13. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - LIQUIDAZIONE
13.A) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
Per l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione è necessario:
a) - una mozione di scioglimento firmata dalla maggioranza assoluta dei soci aventi
diritto al voto;
b) - l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea in sede straordinaria. In tal caso l'assemblea deve anche deliberare la destinazione dei beni che residuano dalla liquidazione. Tale destinazione dovrà comunque essere conforme alle finalità istituzionali dell'Associazione.
13.B) LIQUIDAZIONE
In ogni caso di scioglimento dell'Associazione cessano dall'ufficio tutti gli organi sociali. L'Assemblea straordinaria designa da uno a tre liquidatori, determinandone i poteri. L'Assemblea determina anche la destinazione dell'eventuale attivo residuante dalla liquidazione. Tale destinazione dovrà comunque
essere conforme agli scopi istituzionali dell'Associazione. Nel caso in cui non si raggiunga la necessaria maggioranza, le destinazione dell'attivo sarà determinata dai liquidatori sempre in conformità agli scopi dell'Associazione.
ARTICOLO 14. MODIFICHE DELLO STATUTO
14) MODIFICHE
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo ed essere approvate dall'Assemblea straordinaria.
ARTICOLO 15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
15. A) DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I soci fondatori, all'atto della costituzione dell'Associazione o entro sessanta giorni da essa, eleggono tra di loro, a maggioranza semplice, il Presidente dell'Associazione e gli altri organi sociali che rimarranno in carica sino al 31 Dicembre 2005, dopodiché si procederà a nuove elezioni da parte dell'Assemblea.
Entro sessanta giorni dalla costituzione l'Assemblea costituita dai soci fondatori ed all'uopo convocata dal Presidente, determinerà le quote associative in relazione alle varie categorie di soci ed assumerà tutte le altre deliberazioni necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.
15. B) DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.